Tutela degli animali

Tratto dal Regolamento del Comune di Genova sulla tutela degli animali


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Sintesi dei principali articoli

ART2
La Civica Amministrazione promuove a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali d’affezione, iniziative volte a fornire un supporto

operativo e tecnico, con l’erogazione di mangime o altro materiale anche sanitario, ovvero ad agevolare il ricorso ad interventi veterinari, attraverso la

stipula di convenzioni anche con personale veterinario e sanitario specializzato, informando il Consiglio Comunale.

ART3
Promuove indagini per conoscere i biotopi esistenti, il sovraffollamento di alcune specie e le patologie epidemiologiche; controllo incruento della

popolazione animale.

ART4
E' fatto assoluto divieto
di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale
di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi
sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati
di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso all’interno dell’abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare
di sottoporre volontariamente gli animali a qualsiasi forma di lotta;
di separare i cuccioli di cane e gatto dalla madre prima di 60 giorni,
di intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre la cui vincita sia costituita da animali
di colorare animali mediante l’uso di pigmenti artificiali
di detenere animali a chiunque abbia subito sanzioni penali per abbandono o maltrattamento.
E’ fatto assoluto divieto di detenere animali durante la pratica dell’accattonaggio.

ART10
Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l’esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all’etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l’obbligo di:
a) garantire all’animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
b) lasciare a disposizione dell’animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita, provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
d) controllare l’attività riproduttiva volta all’eliminazione del fenomeno delle nascite indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e dell’affidamento dell’eventuale prole;

ART13
Allevamenti: dovranno essere riportate, nel registro, la data di nascita delle cucciolate e il numero dei cuccioli nati,eventualmente specificando i nati morti o i deceduti.
Le annotazioni nei registri di carico e scarico devono essere effettuate:
a) entro le 24 ore nel caso di nascita, morte o delle nuove acquisizioni di animali.
b) nel caso di vendita o cessione comunque effettuata, prima che l’animale venga consegnato al nuovo proprietario.

ART14
Il privato cittadino, deve:
1. impedire la proliferazione degli animali di sua proprietà, se non di fronte alla certezza di collocare la cucciolata.
2. se proprietario di cani, in caso di nascita di cuccioli, inviare una comunicazione scritta all’Ufficio Diritti Animali del Comune di Genova, entro 30 giorni dalla data della nascita.

ART26
E' permessa la somministrazione di alimenti solidi e liquidi agli animali, purché in contenitori tali da evitare lordure al suolo pubblico, ritirando eventuali avanzi e contenitori sporchi alla fine di ogni pasto.
E' consentita la sola permanenza di piccoli contenitori per l'acqua.
I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
E’ vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura degli animali, compresi i piccoli arredi – cuccette di legno o di materiale plastico- utilizzati per il loro ricovero

ART30
La Civica Amministrazione e i Municipi promuovono campagne di sensibilizzazione per incentivare l’affidamento di animali abbandonati

ART32
La Civica Amministrazione attiva poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali randagi feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medico-veterinari convenzionati.

ART34
La Civica Amministrazione può individuare spazi di sua proprietà da affidare alle Associazioni Animaliste e di tutela ambientale, stipulando apposite convenzioni, per il ricovero e la cura animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio e/o per attività di pronta emergenza veterinaria per animali traumatizzati, feriti e malati.

ART37
Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali, a qualsiasi titolo, ai minori di anni 18.


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